Professione disciplinata dalla Legge 14/01/2013 n.4



Upis e Aneis: binomio notevole. Uniti nel presentare le problematiche del cdap a Ivass

Preg.mi Colleghi,
il 14 febbraio i vertici di U.P.I.S. e di ANEIS si sono uniti per incontrare il dott. Antonio De Pascalis (Responsabile Sezione Antifrode e Banca Dati Sinistri) e l’avv. Di Jeso (controllo e sanzioni Compagnie).

L’incontro, fortemente voluto da U.P.I.S. è stato condiviso negli intenti da ANEIS (che ringrazia ufficialmente per il coinvolgimento iniziale). Abbiamo analizzato una serie di problematiche, presentate coralmente, che di seguito si riassumono brevemente:

  • abbiamo appreso da Ivass (lettera a U.P.I.S.) una notizia illuminante. La procedura CARD relativa al d.lgs 209/05, seguita dal dpr 254/06, (indennizzo diretto), verte esclusivamente su un accordo interno tra Compagnie. Pertanto, essendo privato, relativo a regolamentazioni tra società, non può ricadere su assicurati, danneggiati e consumatori, esterni a tali intese
  • il comportamento di tutte le Compagnie è quello invece di considerare obbligatorio l’indennizzo diretto (facoltativo come da sentenza 19 giugno 2009, n. 180 C. Costituzionale), obbligando danneggiato/consumatore e patrocinatore a seguirne i dettami
  • tali dettami sono, in vero, spesso distorti:
    • viene confusa la formulazione dell’offerta ex art. 148 c.d.a., con il risarcimento, inibendo de facto il diritto del danneggiato al contraddittorio, considerando le Compagnie già esaustivo quanto presentato. In tal modo si obbliga il consumatore (non a caso tale termine è affiancato/sostituito a quello del danneggiato) ad adire le vie giudiziali. Tale comportamento è senz’altro paradossale. Più volte è stata invocata la capacità deflattiva del contenzioso, insita nell’indennizzo diretto (secondo le Compagnie). Inoltre, è stato presentato come la forma più veloce e pratica di risarcimento (sempre secondo le Compagnie)
  • abbiamo ricordato inoltre la stortura contenuta nella volontà, spesso malcelata, della Compagnia del vettore di rimanere all’interno del forfait previsto in stanza di compensazione. È evidente che questo possa diventare, per le Compagnie, l’opportunità di trasformare il risarcimento del proprio assicurato in una forma di investimento per l’assicuratore stesso
  • abbiamo sottolineato la necessità di una regia comune dei professionisti legati al risarcimento del danno, iscritti o meno ad albi o ruoli. Abbiamo invocato l’accesso integrale e trasparente a tutte le informazioni. Infatti, le Compagnie dichiarano spesso che il sinistro dell’assistito non è gestibile per una serie di incompatibilità. Le più invocate: dichiarazioni parti coinvolte, altezze veicoli e così via, trincerandosi strategicamente dietro il comma 2 dell’art. 146. Peccato che poi non scaturisca querela, da parte del presunto truffato, nei confronti del presunto truffatore, comportamento senz’altro non meritevole di condivisione
  • in ultimo, abbiamo presentato, per analogia, la necessità nella scienza, o meglio nei suoi assunti, del concetto di falsificabilità:
    • una teoria scientifica dev’essere falsificabile, ossia riproducibile con strumenti riconosciuti e accessibili a tutti i teorici di quella disciplina. Anche confutabile e migliorabile, secondo le scoperte recenti. Infine data ancora in pasto alle possibili revisioni. La nostra professione si basa, latu sensu, su validità scientifiche (cinematica, statica, dinamica, valutazioni medico legali, ricostruzioni meccaniche…) e su prove necessarie a supportare le richieste dei danneggiati. Non è pensabile che le eventuali prove non a supporto del danneggiato, restino di squisito appannaggio dell’assicuratore (quando sussistono davvero)

In breve, abbiamo ricordato che il danneggiato e chi lo patrocina (soprattutto il patrocinatore stragiudiziale) non sono un nemico. La volontà insita nell’intervento è quella di risolvere velocemente, in modo agile, il danno ingiusto ricevuto. Inutile poi sottolineare il dispendio di risorse economiche e gestionali che scaturisce dal gestire una fattispecie di danno che spesso coinvolge l’attività giurisdizionale dei tribunali per anni, rispetto a risarcire in modo corretto ed esaustivo un danno con il patrocinatore in attività stragiudiziale, riconoscendo correttamente anche i suoi onorari.

Questi gli argomenti più cogenti, di un incontro che si è protratto per oltre due ore. Abbiamo trovato, soprattutto nel dott. De Pascalis, un interlocutore attento e ragionevole. Ci siamo lasciati, infine, con la volontà di presentare un lavoro comune tra U.P.I.S. e ANEIS, che verrà sottoposto in primis all’attenzione del dott. De Pascalis, che ci indirizzerà verso gli uffici competenti dell’Ivass.

Sia chiaro: non ci aspettiamo di aver risolto nulla. Sappiamo però che è necessario e doveroso, per ANEIS come per U.P.I.S., dare seguito a quanto iniziato. Soprattutto in vista di una proposta di legge, che verrà presentata a breve, sulla revisione dell’indennizzo diretto.

Questa presidenza continuerà ad aggiornarVi con le successive iniziative in tal senso.

 

Restiamo a Vostra disposizione.

Daniele Zarrillo
PRESIDENTE ANEIS